IL TRIBUNALE

    Ha omesso la seguente ordinanza;
    Il Prof. Sarnicola Vincenzo, dirigente medico di secondo livello,
  primario a tempo indeterminato della divisione di oculistica presso
  l'ospedale  di  Grosseto, ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. ai
  fine di ottenere:
        a)  la  sospensione  dell'obbligo  di  esercizio dell'opzione
  stabilito  dall'art. 15-quater  del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502,
  come  introdotto  dall'art. 13 del d. lgs. 19 giugno 1999 n. 209, e
  dall'art. 1  del  d.  lgs.  2 marzo  2000 n. 49, fra il rapporto di
  lavoro  esclusivo  e la continuazione dell'esercizio dell'attivita'
  libero-professionale  extramuraria,  disponendosi  la conservazione
  delle  funzioni di dirigente medico di secondo livello (primario di
  oculistica);
        b)  la  sospensione  della sottoposizione del ricorrente alla
  verifica  stabilita  dall'art. 15-quinquies,  comma 7,  del d. lgs.
  n. 502/1992 come introdotto dall'art. 13 del d. lgs. n. 229/1999, e
  dall'art. 1  del  d.  lgs.  2 marzo 2000 n. 49, ed alle conseguenze
  previste dalle sopraindicate norme in esito alla verifica;
        c)  il  mantenimento  del  ricorrente nel regime giuridico ed
  economico   del  rapporto  di  lavoro  attualmente  in  essere  con
  l'Azienda  USL  n. 9 di Grosseto, quale dirigente medico di secondo
  livello  a tempo indeterminato con direzione di struttura complessa
  (primario  della divisione di oculistica) e contestuale facolta' di
  esercizio  della  libera  professione  extramuraria,  e  ordine  da
  impartirsi in tale senso all'Azienda USL n. 9 di Grosseto;
        d)la  disapplicazione e/o sospensione, ove occorrer possa, di
  ogni   atto  o  provvedimento  contrario  e  incompatibile  con  la
  sopraestesa  richiesta,  ivi  comprese  le  note  del  delegato del
  direttore generale dell'Azienda USL n. 9 di Grosseto prot. n. 45063
  del  2 novembre  1999  e  prot.  n. 46434  del 10 novembre 1999, il
  telegramma del direttore generale dell'Azienda USL in data 13 marzo
  2000  e la circolare del Ministro della sanita' del 1999 in tema di
  opzione  e verifica, nonche' ogni altra circolare o determinazione,
  ministeriale o di altre autorita', intervenuta o che intervenga sul
  punto.
    Egli  e'  dipendente  dell'Az. USL n. 9 di Grosseto, a seguito di
  concorso,    ed   e'   autorizzato   all'esercizio   dell'attivita'
  libero-professionale extra moenia;
    I  rapporti  di lavoro quali quello espletato dal prof. Sarnicola
  hanno  ricevuto consistente modificazione dal d.lgs. 19 giugno 1999
  n. 229,  emanato  a  seguito  degli  artt. 1 e 2 della legge-delega
  30 novembre  1998  n. 419;  in  particolare l'art. 13 ha sostituito
  l'art. 15  del  d.lgs.  n. 502/1992  ed  ha introdotto gli artt. da
  15-bis  15-undecies;  per  quanto  si  riferisce  a posizione quale
  quella del ricorrente la nuova disciplina comporta che:
        a) viene introdotto il ruolo dirigenziale unico, al posto dei
  due precedenti livelli dirigenziali (art. 15);
        b)  viene  prevista l'attribuzione al dirigente di incarichi,
  rispettivamente,  di  struttura  semplice  e di struttura complessa
  (art. 15-ter),    intendendosi    per   struttura   l'articolazione
  organizzativa  per la quale e' prevista responsabilita' di gestione
  di  risorse umane, tecniche o finanziarie (art. 15-quinquies, comma
  5),  ed  in particolare per struttura complessa i dipartimenti e le
  strutture   gia'   riservate   ai   dirigenti  di  secondo  livello
  (art. 15-quinquies, comma 6);
        c)  viene  introdotta  l'esclusivita'  del rapporto di lavoro
  dirigenziale  (art. 15-bis,  comma  2),  che comporta il divieto di
  attivita'  libero-professionale  extramuraria  e la possibilita' di
  esercizio unicamente di attivita' libero-professionale intra moenia
  (art. 15-quater e 15-quinquies);
        d)   viene  stabilito  che  gli  incarichi  di  direzione  di
  struttura,   sia  semplice  che  complessa,  presuppongono  che  il
  dirigente  sia  in rapporto di lavoro esclusivo (art. 15-quinquies,
  comma 5);
        ancora:  per  i  dirigenti  sanitari  che  appartengono  alla
  posizione   funzionale  apicale  alla  data  del  31 dicembre  1998
  (dipendenti  di secondo livello, primari) e non hanno optato per il
  rapporto contrattuale quinquennale ai sensi dell'art. 15 del d.lgs.
  n. 502/1992  (nel testo vigente prima dell'odierna riforma), vale a
  dire    per    i   primari   concorsuali   (come   il   ricorrente)
  l'art. 15-quinquies  comma 7,  del  d.lgs.  n. 502/1992  risultante
  dall'art. 13  del  d.lgs.  n. 229/1999  ha  previsto che "essi sono
  sottoposti a verifica entro il 31 dicembre 1999, conservando fino a
  tale  data  il  trattamento  tabellare gia' previsto per il secondo
  livello dirigenziale. In caso di verifica positiva, il dirigente e'
  confermato  nell'incarico,  con  rapporto  esclusivo, per ulteriori
  sette  anni. In caso di verifica non positiva o di non accettazione
  dell'incarico  con  rapporto esclusivo al dirigente e' conferito un
  incarico  professionale  non  comportante direzione di struttura in
  conformita' con le previsioni del contratto collettivo nazionale di
  lavoro: contestualmente viene reso disponibile un posto di organico
  di dirigente";
        l'art. 15-quater,  comma  1,  prevede il passaggio automatico
  ope  legis al rapporto di lavoro esclusivo di tutti i dirigenti con
  contratto successivo al 31 dicembre 1998 e di quelli che, comunque,
  abbiano  gia'  optato per la libera professione intramuraria, per i
  dirigenti  che  siano  in servizio al 31 dicembre 1998 ed abbiano a
  suo   tempo   optato   per  l'esercizio  della  libera  professione
  extxamuraria, come e' il caso del ricorrente, il combinato disposto
  dall'art. 15-quater, commi 2 e 3, e dall'art. 15-sexies ha previsto
  che  essi  debbano  optare  per  il passaggio al rapporto di lavoro
  esclusivo  (con divieto di libera professione extra muraria) ovvero
  per  il  mantenimento  della possibilita' di esercizio della libera
  professione  extra  moenia  (con perdita delle funzioni primariali,
  stante  il  richiamato  disposto  dall'art. 15-quinquies,  comma 5,
  secondo  il  quale la direzione di struttura presuppone il rapporto
  esclusivo).
    L'azienda  USL  di  Grosseto, con note del delegato del direttore
  generale  prot.  45063  del  2 novembre  1999  e  prot.  46434  del
  10 novembre  1999  (docc.  1  e 1-bis), e successivo telegramma del
  direttore  generale  del  13 marzo  2000  (doc.  2),  ha confermato
  l'obbligo  dell'opzione  prevista  dall'art. 15-quater,  mentre  il
  relativo  termine  e'  stato dapprima indicato come successivo alla
  verifica  (docce.  1  e 1-bis), conformemente alla citata circolare
  del  Ministro  della  sanita'  (doc. 3)  assunta  sulla  base di un
  precedente  protocollo  Governo-Sindacati  (doc. 5), e poi (doc. 2)
  indicato come precedente alla verifica stessa.
    I  commi  3  e 4 dell'art. 15-quater precisano che, in assenza di
  comunicazione  entro  il  termine fissato per l'opzione, si presume
  che  il dipendente abbia optato per il rapporto esclusivo; e che il
  passaggio al rapporto di lavoro esclusivo e' irreversibile.
    Il  comma  10 dell'art. 15-quinquies, richiamando l'art. 72 della
  legge  23 dicembre  1998 n. 448, sanziona inoltre gravemente, sotto
  l'aspetto  economico,  il  dirigente  che  opti per il mantenimento
  della  libera professione extramuraria, stabilendo la riduzione del
  50%  della  retribuzione  variabile  di  posizione e l'eliminazione
  della    retribuzione    di   risultato.   Inoltre,   come   detto,
  l'art. 15-quiequies,  comma  5,  stabilisce  che  gli  incarichi di
  direzione di struttura, semplice o complessa, implicano il rapporto
  di lavoro esclusivo.
    Il  d.lgs.  2 marzo  2000 n. 49 ha fissato alla data del 14 marzo
  2000  il  termine  per  l'opzione,  disponendo  che anche i primari
  concorsuali  vi  sono interessati. E' da aggiungere e precisare che
  l'individuazione di detto termine ha ricevuto la seguente letterale
  interpretazione da parte del Ministero della sanita', con circolare
  O.P.S. IV. 9 - 11/569 in data 2000: "... In ragione della suesposta
  possibile  erronea  interpretazione,  lo  scrivente  ministero, per
  evidenti  motivi di equita' e per evitare un probabile contenzioso,
  ritiene  che  sia  opportuno e giustificato consentire ai dirigenti
  apicali,   che,   sulla   base   dell'erroneo  convincimento  della
  sopravvivenza  per  intero  della  pregressa  normativa del comma 7
  dell'articolo 15-quinquies,  abbiano,  in  attesa  della  verifica,
  optato  per  il rapporto non esclusivo, di modficare l'opzione gia'
  effettuata.  A  tal  fine  e'  necessario  che i direttori generali
  portino,    tempestivamente,   a   conoscenza   degli   interessati
  l'orientamento  ministeriale  invitandoli formalmente ad esercitare
  tale  facolta'  entro  e  non  oltre  il giorno successivo a quello
  dell'avvenuta conoscenza dell'orientamento stesso".
    L'Az.  USL  n. 9 non ha apprestato le strutture interne aziendali
  per  l'esercizio della libera professione intra moenia da parte del
  primario  che  eventualmente  scelga  il  rapporto  esclusivo,  con
  divieto di libera professione esterna, in modo tale che l'immediata
  imposizione dell'onere di opzione e della sottoposizione a verifica
  non  ha  riscontro  e  corrispettivo  in  alcun  modo;  infatti  il
  dirigente  medico  che  scelga  il rapporto esclusivo ha diritto di
  svolgere  la libera professione intra moenia, ma lo svolgimento non
  puo'  avere  luogo  a  causa della cennata mancanza delle strutture
  interne aziendali.
    Il  combinato  disposto  degli  artt. 15-quater,  commi  2  e 3 e
  15-sexies  del  d. lgs. n. 502/1992 nel testo vigente e dell'art. 1
  del  d.  lgs.  n. 49/2000  impone  ai dirigenti che fossero gia' in
  servizio  al  31 dicembre  1998  ed  abbiano  optato  per la libera
  professione  extramuraria  di  esercitare,  entro  un termine assai
  ristretto  (l'art. 1 del d. lgs. n. 49/2000, pubblicato il 10 marzo
  2000,  lo ha fissato ad appena quattro giorni dopo!), l'opzione fra
  la  conferma della scelta per la libera professione extramuraria ed
  il  rapporto  esclusivo con possibilita' (anzi, diritto soggettivo)
  di  esercizio  unicamente  della  libera  professione  intramuraria
  (l'art. 72,  comma  7,  della legge n. 448/1999, richiamato e fatto
  salvo  dall'art. 15-quinquies,  comma 10,  conferma  che  la libera
  professione   intramuraria   e'  compatibile  con  qualsiasi  altra
  attivita' sanitaria resa a titolo non gratuito).
    Per  effetto  del  rinvio  all'art. 72  della  legge n. 448/1998,
  operato  dall'ultimo comma dell'art. 15-quinquies, l'opzione per la
  libera professione extramuraria comporta, in attesa di una organica
  disciplina  della  contrattazione collettiva sul punto, l'immediata
  grave penalizzazione economica del dirigente medico, il quale perde
  il  50%  della retribuzione variabile di posizione ed il 100% della
  retribuzione   di   risultato   (art. 72.   comma  5,  della  legge
  n. 448/1998).
    Il  comma  5  dell'art. 15-quinquies prevede che gli incarichi di
  direzione  di  struttura  semplice  o  complessa  (intendendosi per
  struttura  l'articolazione  organizzativa  per la quale e' prevista
  responsabilita'   di   gestione   di   risorse  umane,  tecniche  o
  finanziarie,   ed   in   particolare   per  struttura  complessa  i
  dipartimenti   e  quella  che  il  ricorrente  attualmente  dirige:
  art. 15-quinquies  commi 5 e 6) presuppongono il rapporto di lavoro
  esclusivo  e  quindi  il divieto di esercizio di libera professione
  extramuraria.
    Con  l'aggiunta  che  nel  silenzio  si  presume la scelta per il
  rapporto  esclusivo  (art. 15-quater, comma 3, ultima parte), e che
  l'eventuale   passaggio  al  rapporto  esclusivo  e'  irreversibile
  (art. 15-quater,  comma  4). L'art 1 del d.lgs. n. 49/2000 conferma
  tale impostazione.
    I  principi  costituzionali  di  buon  andamento e ragionevolezza
  (art. 97  Cost.)  impongono  che  l'esercizio  dell'opzione  di cui
  trattasi,   fra   regimi   professionali   giuridici  ed  economici
  assolutamente  diversi  e  con l'alternativa fra la possibilita' di
  esercizio  dell'attivita'  libero-professionale  extramuraria  (che
  attualmente  e  da  tempo  il  ricorrente svolge) ed all'opposto la
  possibilita'   di   svolgere   unicamente   la  libera  professione
  intramuraria,   venga  richiesto  soltanto  allorche'  siano  state
  organizzate  dall'Az.  USL  le  strutture  e  le  attrezzature  che
  effettivamente  permettano  l'esercizio  della  libera  professione
  intramuraria  nelle  forme  previste  dall'art. 15-quinquies del d.
  lgs.  n. 229/1999  (si  veda,  in  particolare,  il secondo comma).
  Tantopiu'   ove   all'eventuale   scelta   per   la   continuazione
  dell'attivita'  libero-professionale  extra  moenia si accompagnino
  penalizzazioni economiche e funzionali.
    Si  consideri  al  riguardo, che il richiamato art. 15-quinquies,
  comma 2,  lett. a), del d.lgs. n. 502/1992 riconosce esso stesso il
  diritto  soggettivo  del dirigente sottoposto al rapporto esclusivo
  di  svolgere  la  libera  professione  nell'ambito  delle strutture
  aziendali  individuate dal direttore generale, ed anzi testualmente
  precisa  che  il rapporto di lavoro esclusivo "comporta" il diritto
  all'esercizio della libera professione intra-moenia.
    Nessuna  opzione  puo'  essere  imposta  prima  che  l'USL  abbia
  oggettivamente predisposto ed attivato le strutture interne (spazi,
  attrezzature,  personale)  per l'esercizio della libera professione
  intra-moenia  che  costituisce  diritto  soggettivo  del  dirigente
  medico  e  corollario  ineliminabile di quel rapporto esclusivo che
  rappresenta  uno dei due versanti dell'opzione. Prima di allora, al
  dirigente  medico  che  gia'  svolga  la libera professione esterna
  viene  in  realta'  richiesto non di optare fra la continuazione di
  tale  attivita'  libero-.professionale  esterna e l'esercizio della
  libera   professione   interna,  ma  di  scegliere  fra  la  libera
  professione  esterna (con le immediate penalizzazioni economiche ed
  incompatibilita'    funzionali)   ed   una   semplice   aspettativa
  (situazione   ben   diversa  dal  diritto  soggettivo  riconosciuto
  dall'art. 15-quinquies),  di  carattere del tutto incerto nell'an e
  nel  quando,  di  possibilita'  di  esercizio di libera professione
  intra-moenia  (con  la  certezza  di  perdere,  nel  frattempo,  la
  clientela acquisita con la libera professione extra moenia).
    Si consideri che in concreto l'Az. USL n. 9 non ha predisposto le
  strutture: cfr. verbale in data 16 maggio 2000.
    Trattasi di circostanze e conseguenze che non rispondono ad alcun
  criterio  di  ragionevolezza,  equita'  e  buon  andamento (art. 97
  Cost.).
    Si  tenga  anche presente che le nuove norme rinviano ai contatti
  collettivi  di  lavoro  numerosi  aspetti  che  costituiscono parte
  essenziale  della disciplina della libera professione intramuraria,
  quali:
        a)  il  trattamento  economico  aggiuntivo  da  attribuire ai
  dirigenti con rapporto esclusivo (art. 15-quater, comma 5);
        b) le modalita' di svolgimento della libera professione intra
  moenia   ed  i  criteri  di  partecipazione  ai  relativi  proventi
  (art. 15-quinquies, comma 2);
        c)  la  definizione  del  corretto  equilibrio  fra attivita'
  istituzionale  e attivita' libero-professionale (art. 15-quinquies,
  comma 3).
    Imporre l'opzione prima della compiuta disciplina contrattuale di
  tali  profili  e'  ulteriormente  irragionevole ed incostituzionale
  (artt. 4 e 97 Cost.).
    Inoltre:  l'art. 15-quater, comma 4, prevede che l'opzione per il
  rapporto  esclusivo  sia  irreversibile,  mentre  l'opzione  per la
  libera  professione  extramuraria  e  quindi  per  il  rapporto non
  esclusivo (alternativa concessa a chi, come il ricorrente, era gia'
  in servizio al 31 dicembre 1998 con facolta' di esercizio di libera
  professione   esterna:  commi  2  e  3  dell'art. 15-quater)  viene
  espressamente  qualificata  come  revocabile (art. 15-sexies). Tale
  irreversibilita'  stabilita  per  l'opzione  a  favore del rapporto
  esclusivo  viola  il  canone  fondamentale  di  uguaglianza (art. 3
  Cost.), non rinvenendosi alcun ragionevole motivo per differenziare
  (nel   senso   della  definitivita')  il  regime  dell'opzione  per
  l'esclusivita'   rispetto   a   quello   dell'opzione  per  la  non
  esclusivita'   del  rapporto.  Ne  consegue  parimenti  violato  il
  principio  di  buon  andamento e ragionevolezza (art. 97 Cost.), in
  quanto non risponde ad alcuna logica impedire in una direzione cio'
  che e' consentito nell'altra.
    Ancora:  l'art. 1 del decreto legislativo n. 49/2000 ha stabilito
  al 14 marzo 2000 il termine per l'opzione di cui all'art. 15-quater
  del  d. lgs. n. 502/1992; il d. lgs. n. 49/2000 e' stato pubblicato
  nella  Gazzetta  Ufficiale  in  data  10 marzo  n. 58,  vale a dire
  quattro  giorni  prima della scadenza del termine per l'opzione; si
  delinea  in  modo palese l'irragionevolezza di detto art. 1 d. lgs.
  n. 49/2000, contraria al principio di buon andamento della pubblica
  amministrazione,   e,   dunque,   contraria   al  disposto  di  cui
  all'art. 97  della Costituzione; e' appena il caso di sottolineare,
  infatti,  che  e'  interesse  della pubblica amministrazione, e del
  regolare  funzionamento  di  essa,  che  lo  spatium deliberandi in
  proposito   fosse   piu'  ampio,  e  commisurato  al  principio  di
  gradualita'  nell'introduzione  del  rapporto  esclusivo ricavabile
  dalla lett. q) dell'art. 2 della legge n. 419 del 1998.
    Tutto quanto sopra premesso, si rileva che le indicate censure di
  illegittimita'  costituzionale  non sono manifestamente infondate e
  che  la decisione relativa alla loro legittimita' costituzionale si
  pone  come  rilevante al fine della decisione della controversia in
  oggetto,  la  quale  risulterebbe  adottata  in virtu' di norme non
  conformi alla carta costituzionale;